Art. 3.
(Ambito operativo).

      1. Le attività lavorative socialmente utili di cui alla presente legge sono espletate nei seguenti ambiti:

          a) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione con le iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

          b) sorveglianza presso le scuole durante gli spostamenti degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, nonché durante le mostre, le manifestazioni giovanili e sugli scuolabus;

          c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli uffici pubblici;

          d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

          e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;

          f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

          g) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari e attraverso la partecipazione e la formazione di cooperative sociali e di assistenza; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in

 

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modo particolare in quelle minorili; attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

          h) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, in particolare nei litorali e nelle zone boschive;

          i) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

          l) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

      2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 deve essere compatibile con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente.